Art. 2.

      1. La chiropratica concerne la patogenesi, la diagnosi, la cura, la terapia nonché la profilassi di disturbi funzionali, e in particolare delle sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistema neuro-muscolo-scheletrico, fondandosi sul principio che la capacità innata dell'organismo di tendere verso un equilibrio di salute è regolata e condizionata dal sistema nervoso.